Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 — Formazione lavoratori, preposti e dirigenti
Sommario
L’Accordo del 21 dicembre 2011, sottoscritto in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, attua l’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 disciplinando la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria di lavoratori, preposti e dirigenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro. È il provvedimento di riferimento del sistema italiano della formazione SSL fino al recepimento del nuovo Accordo Rep. 78/CSR del 17/04/2025.
Articoli principali
- Art. 1 — Soggetti formatori: identificazione di Regioni, organismi paritetici, ordini e collegi professionali, enti bilaterali, soggetti formatori istituzionali abilitati a erogare la formazione.
- Art. 2 — Organizzazione della formazione: requisiti minimi del docente, rapporti numerici massimi (35 allievi per aula), registro presenze, verifica di apprendimento.
- Art. 3 — Modalità di organizzazione dei corsi: ammissione e gestione della FAD per la parte teorica generale, requisiti tecnici della piattaforma.
- Art. 4 — Riconoscimento crediti formativi: criteri di equipollenza e validità della formazione pregressa.
Durata dei corsi (tabella)
| Soggetto / livello di rischio | Formazione generale | Formazione specifica | Totale | Aggiornamento (5 anni) |
|---|---|---|---|---|
| Lavoratore rischio basso | 4 h | 4 h | 8 h | 6 h |
| Lavoratore rischio medio | 4 h | 8 h | 12 h | 6 h |
| Lavoratore rischio alto | 4 h | 12 h | 16 h | 6 h |
| Preposto (in aggiunta) | — | — | 8 h | 6 h (annuale dal 2025) |
| Dirigente | — | — | 16 h | 6 h |
Allegati
- Allegato A — Programma formazione generale (4 ore comuni).
- Allegato A bis — Programma formazione specifica per livelli di rischio.
- Allegato A ter — Programma formazione preposti (8 ore).
- Allegato A quater — Programma formazione dirigenti (16 ore).
Modalità di erogazione ammesse
- Aula (sempre ammessa per tutti i moduli).
- FAD asincrona ammessa esclusivamente per la formazione generale dei lavoratori (4 ore) e per gli aggiornamenti di lavoratori, preposti e dirigenti.
- Aula virtuale / FAD sincrona equiparata all’aula in presenza secondo l’interpretazione di Regioni e Province autonome consolidata dal 2020 e poi codificata dal nuovo Accordo 2025.
- Blended (FAD asincrona generale + aula per la specifica).
Periodicità di aggiornamento
- 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore ciascuno).
- Per il preposto il D.L. 146/2021 conv. L. 215/2021 ha introdotto l’obbligo di aggiornamento biennale poi confermato come annuale dal nuovo Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 (Rep. 78/CSR).
Sanzioni connesse (D.Lgs. 81/2008)
- Art. 55, c. 5, lett. c: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 € per il datore di lavoro che non assicura la formazione ai lavoratori.
- Art. 56: sanzioni a carico dei dirigenti per omessa formazione propria e dei lavoratori sovrintesi.
- Aggravante penale in caso di infortunio collegato a mancata o inadeguata formazione (Cass. Sez. IV, sentenze consolidate).
Riferimenti
- Testo ufficiale su Normattiva: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/01/11/12A00115/sg
- Sito Conferenza Stato-Regioni: http://www.statoregioni.it